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Sez. 2, Sentenza n. 5228 del 14/11/1978 (Rv. 394992 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394992-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La mancata osservanza dell'Obbligo posto dall'art 3 cod proc pen a carico del giudice civile di fare rapporto al pubblico ministero non puo essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo stabilito nell'interesse superiore della giustizia e non del singolo, cui e peraltro riservata la facolta di presentare denunzia penale. (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)