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Sez. L, Sentenza n. 4877 del 21/09/1979 (Rv. 401511 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DEL RELATIVO OBBLIGO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401511-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DEL RELATIVO OBBLIGO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza dell'Obbligo, imposto al giudice civile dall'art 3 cod proc pen, di riferire al PM i fatti in cui siano ravvisabili estremi di reati perseguibili d'ufficio non e deducibile come motivo d'impugnazione, essendo l'Obbligo predetto stabilito per finalita di ordine pubblico e non nell'interesse privato delle parti. (Conf 1435/79, mass n 397758; (Conf 5228/78, mass n 394992; (Conf 4932/78, mass n 394650; (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)