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Sez. 5, Sentenza n. 14509 del 30/05/2008 (Rv. 603969 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Buona fede del dichiarante - Rilevanza in relazione alla responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603969-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, la buona fede dell'importatore non lo esime da responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo egli il dichiarante della merce importata, quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C-97/95). La Comunità europea non è infatti tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini (i quali rientrano nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali) salvo che ricorrano le deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" espressamente previste dal reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (art. 220.2b, poi novellato dal reg. CEE n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2001 num. 2700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)