Sez. 5, Sentenza n. 19195 del 06/09/2006 (Rv. 594093 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Presupposti - Genuinità del certificato di origine - Riscontro di validità - Organi preposti - Irregolarità o falsità dei certificati - Buona fede del dichiarante - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'esenzione daziaria presuppone la genuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale, sicché non rileva, ai fini dell'insorgenza del diritto al recupero, che si tratti di falsità ideologica ovvero di falsità materiale (come nella specie, nella quale il giudice di merito aveva accertato che il certificato FORM A non era stato emesso dalle autorità filippine deputate al suo rilascio), senza che occorra un procedimento intermedio, secondo le regole nazionali, diretto a convalidare la non autenticità del documento utilizzato ai fini del recupero dei dazi in franchigia, essendo previsto dall'ordinamento comunitario che siano gli stessi organi dell'esecutivo comunitario in materia di "risorse proprie" (quali sono i dazi paesi terzi) a fornire le conclusioni, tramite le disposte commissioni d'inchiesta cui le autorità nazionali devono attenersi nel riscontro di validità dei detti certificati. Rispetto ad un siffatto regime di cooperazione amministrativa interamente pubblicistico resta infatti irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando un'irregolarità che abbia comportato la mancata riscossione dei dazi che esso avrebbe dovuto altrimenti pagare (cfr. Corte di giustizia, sent. 17 luglio 1997 in causa C-97/95). La Comunità europea non è infatti tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali, salvo che ricorrano le deroghe alla contabilizzazione "a posteriori" espressamente previste nel reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 (art. 5.2) e, a far tempo dal 1 gennaio 1994, nel reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (art. 220.2b, poi novellato dal reg. CEE n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000), secondo la interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria più volte intervenuta a definire e a dettagliare il contenuto di quei testi.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 04/03/1988 num. 693, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)