Sez. 3, Sentenza n. 6793 del 13/02/1987 Ud. (dep. 27/05/1987) Rv. 176071 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: CAPANNONE PER DEPOSITO INDUSTRIALE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE - FATTISPECIE: CAPANNONE PER DEPOSITO INDUSTRIALE.*
In tema di costruzione abusiva, non è più richiesta la concessione per le pertinenze. A tal fine l'elemento distintivo tra parte e pertinenza non consiste in una relazione di congiunzione fisica - presente nella prima ed assente nella seconda - bensì in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale. Tale collegamento si esprime per la parte, come necessità di questa per completare la cosa affinché essa soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte è quindi elemento essenziale della cosa. Nella pertinenza invece il collegamento funzionale consiste in un servizio od ornamento, che vengono realizzati in una cosa già completa ed utile di per sè: trattasi di elemento che attiene non all'essenza della cosa, ma alla sua gestione economica od alla sua Forma estetica. Sotto il profilo urbanistico inoltre tale ultima natura può essere attribuita solo a manufatti di modesta dimensione. (nella specie è stato escluso che un capannone di grosse dimensioni adibito a deposito di legname di un'azienda costituisca pertinenza). (V mass n 173914; (V mass n 169504; (V mass n 168961; (V mass n 166902; (V mass n 165877; (V mass n 165134; (V mass n 163235; (V mass n 162125).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)