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Sez. 1, Sentenza n. 78 del 10/01/1975 (Rv. 373226 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373226-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dall'art 1226 cod civ come condizione per l'Esercizio, da parte del giudice, della potesta di procedere a liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, ma in senso relativo, per cui la detta impossibilita deve ritenersi sussistente anche quando, in relazione alla peculiarita del fatto dannoso, la precisa Determinazione dell'ammontare dei danni si presenta difficoltosa. (Conf 2904/72, mass n 360636; 2247/68, mass n 334509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)