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Sez. U, Sentenza n. 215 del 09/01/1995 (Rv. 489596 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Carattere strumentale proprio del procedimento cautelare - Insussistenza - Art. 51 legge n. 349 del 1971 di approvazione dello statuto della regione Puglia - Potere del presidente della regione di promuovere autonomamente "salvo riferirne alla giunta", procedimenti cautelativi - Estensione alla predetta opposizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489596-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il procedimento cautelare ed il provvedimento che lo conclude sono connotati non già da una generica funzione di preservazione dei diritti di colui che richiede il provvedimento, funzione che viene svolta da qualsivoglia azione, bensì da quella specifica di assicurare, in via provvisoria e di strumentalità ipotetica, che gli accadimenti che possono verificarsi durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo ordinario, non si risolvano in un danno per colui che, al termine di esso, risulterà vittorioso; è priva del suddetto carattere di strumentalità l'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione ed è disciplinata in un titolo diverso del codice di rito rispetto a quello che fissa la disciplina dei procedimenti cautelari, e pertanto non rientra tra i procedimenti "cautelativi" che, ai sensi dell'art. 51 della legge 22 maggio 1971 n. 349 (di approvazione dello statuto della Regione Puglia) il presidente della regione può promuovere autonomamente "salvo riferirne alla giunta".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Legge 22/05/1971 num. 349 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)