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Sez. U, Sentenza n. 744 del 21/03/1970 (Rv. 346010 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI - MOTIVI DI GIURISDIZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346010-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONI - MOTIVI DI GIURISDIZIONE - ESTREMI.*

Le decisioni del consiglio di stato possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. Poiche, pertanto, il controllo e circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, cioe all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, escluso ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa, sono specificamente sindacabili 1) l'eccesso di potere giurisdizionale 2) l'invasione delle sfere della giurisdizione attribuita al giudice ordinario o ad altro giudice speciale 3) il rifiuto dell'Esercizio della potesta giurisdizionale sull'erroneo presupposto che la materia non poteva essere oggetto della funzione giurisdizionale dello stesso consiglio di stato 4) l'esplicazione di un Sindacato di merito allorche la potestas iudicandi sia limitata al solo controllo di legittimita 5) l'illegittimita costituzionale del collegio giudicante. Al di fuori delle suddette ipotesi restano sottratte al controllo della Cassazione le violazioni dipendenti, comunque, da erronee e false applicazioni di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da una manchevole valutazione delle prove e dall'inosservanza delle norme che regolano lo scioglimento del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)