Sez. 1, Sentenza n. 1889 del 09/03/1996 (Rv. 496225 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune - Competenza della giunta municipale ex legge n. 142 del 1990.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune è la giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al consiglio o ad altri organi di decentramento.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)