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Sez. U, Sentenza n. 186 del 10/05/2001 (Rv. 546540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Comune parte del giudizio - Conferimento della procura alle liti - Rilasciata dal Sindaco - Legittimità - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (artt. 36 e 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)