Sez. 5, Sentenza n. 42651 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287238-02
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Prova indiziaria dei contenuti dell'intesa tra il candidato e il procacciatore dei consensi - Ammissibilità - Indici rivelatori - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza di un'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna dell'imputata in ragione della sua "caratura" criminale, resa evidente dai precedenti penali specifici, dal rapporto di parentela con il capo del clan operante nel territorio, dalla costante presenza della stessa ai seggi elettorali, dalla riproduzione della sua effige sul fac-simile delle schede elettorali e dall'organizzazione di una "squadra" per procacciare i voti).
Cod. Pen. art. 416 bis, Cod. Pen. art. 416 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)