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Sez. 2, Sentenza n. 12960 del 17/02/2026 Ud. (dep. 09/04/2026) Rv. 289838-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Delitto di scambio elettorale politico-mafioso - Natura giuridica - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289838-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., avendo natura di reato di pericolo, si perfeziona con la conclusione dell'accordo illecito, avente ad oggetto lo scambio di reciproche promesse tra le parti, rispetto al quale l'attuazione degli impegni assunti e la stessa programmazione di una campagna elettorale connotata da intimidazioni costituiscono mero "post factum", rilevante, al più, ai fini della valutazione della gravità e dell'offensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale si era ritenuto integrato il delitto, senza che fosse accertato il rilascio, da parte del politico, candidato

alle elezioni regionali, di un mandato, anche implicito, ad un congiunto per il raggiungimento di accordi con la cosca locale o con taluno dei suoi membri, né l'epoca, il luogo e il contenuto dell'accordo).

Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)