Sez. 3, Sentenza n. 24418 del 10/03/2016 Ud. (dep. 13/06/2016) Rv. 267105 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro - Effetto estintivo della violazione - Condizioni - Individuazione - Ambito di operatività.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e comunque prima dell'esercizio dell'azione penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)