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Sez. 3, Sentenza n. 12294 del 09/02/2005 Cc. (dep. 31/03/2005) Rv. 231065 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro - Effetto estintivo della violazione - Condizioni - Individuazione - Omesso pagamento nel termine - Impedimento all'estinzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231065-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli, e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da una esplicita sanzione di decadenza, atteso che la sua mancata previsione discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)