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Sez. 3, Sentenza n. 40576 del 09/10/2002 Ud. (dep. 03/12/2002) Rv. 222919 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Estinzione delle contravvenzioni - Procedura prevista dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Necessità della duplice condizione dell'adempimento alla prescrizione e del pagamento della somma di denaro in sede amministrativa.
Stato
decisa il 2002-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è subordinato al verificarsi delle due condizioni dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)