Sez. U, Sentenza n. 2176 del 13/04/1981 (Rv. 412895 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE ALL'INCOLPATO - NECESSITA - AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 48 DEL RD N 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONE ALL'INCOLPATO - NECESSITA - AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 48 DEL RD N 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, nella fase di natura amministrativa dinanzi al consiglio dell'ordine locale, deve notificarsi all'incolpato la citazione per il giudizio, a norma dell'art 48 del RD 22 gennaio 1934 n 37, ma non deve anche darsi avviso al difensore del giorno all'uopo fissato, attesa l'inapplicabilita, in difetto di espressa previsione, delle norme dettate in proposito dal codice di procedura penale. Tale principio manifestamente non pone il citato art 48 in contratto con l'art 24 secondo comma della Costituzione, tenuto conto che la suddetto citazione, in relazione all'indicata natura del procedimento in questione ed alla qualita dell'incolpato, e idonea a garantire adeguatamente la possibilita di difesa. (V 677/71, mass n 350430; (V 2178/67).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)