Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 16/05/2000 (Rv. 536537 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d'imposta e ritenuta d'acconto - Differenze - Ritenuta non operata su emolumenti costituenti componente del reddito - Conseguenze - Obbligo del percettore di dichiarare i proventi - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
A differenza di quanto avviene nell'ipotesi di ritenuta d'imposta (vera e propria imposta sostitutiva, rispetto alla quale la posizione del sostituito ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata accertata l'omissione del sostituto in ordine sia alla ritenuta che al versamento), nella ritenuta d'acconto, diretta ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile, sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta (da essa detraendosi la ritenuta subita, come anticipazione del prelievo). Ne deriva che, nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, il percettore dovrà ovviare all'omissione dichiarando i relativi proventi e calcolando l'importo sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso; attività rispetto alla quale l'Ufficio esercita i suoi normali poteri di controllo e accertamento in rettifica, liquidando la maggiore imposta in dipendenza dai proventi eventualmente non dichiarati, sui quali il sostituto non abbia operato la dovuta trattenuta, omettendo il relativo versamento (la S.C. ha così respinto la tesi di un dipendente che, nel pretendere che un determinato contributo ricevuto dal datore di lavoro non fosse compreso tra i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, aveva preliminarmente sostenuto che di fronte all'Amministrazione finanziaria è tenuto a tal riguardo il datore di lavoro e non il produttore del reddito, sostituito, nei cui confronti sarebbe illegittima sia l'attività d'accertamento, sia la pretesa di esigere l'imposta).
Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 23/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)