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Sez. L, Sentenza n. 4418 del 17/05/1997 (Rv. 504479 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento societario - Esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro - Esclusione - Frode, simulazione degli atti costitutivi o interposizione tra le diverse società del gruppo - Accertamento dell'effettivo datore di lavoro - Oggetto della prova - Intensità del collegamento economico tra le varie società - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504479-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il collegamento economico - fra le società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità giuridica, e pertanto non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore e una di tali società si estendano alla società- madre o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato ex artt. 18 e 35 legge n. 300 del 1970 - ogni volta che si riscontri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società, ovvero l'adozione in concreto di meccanismi che siano volti - mediante interposizione fittizie, o reali ma fiduciarie - a far apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Ai fini della prova della simulazione, della frode o dell'interposizione, non rilevano gli elementi denotanti l'intensità del collegamento economico tra le distinte società, essendo invece necessario provare che solamente una determinata società(di norma, la capogruppo) abbia in concreto esercitato i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)