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Sez. 5, Sentenza n. 22771 del 03/12/2004 (Rv. 578385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello riferito genericamente alle domande ed eccezioni svolte in primo grado e contenente in concreto specifiche censure contro alcune soltanto delle statuizioni della decisione impugnata - Sentenza di secondo grado investente i capi non impugnati - Violazione del giudicato interno - Configurabilità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Affichè possa ritenersi che l'atto di appello investa nella sua totalità la sentenza impugnata, la quale abbia rigettato la domanda con una pluralità di autonome statuizioni, non è sufficiente la richiesta di riforma integrale della sentenza medesima o il generico richiamo alle domande ed eccezioni formulate in primo grado, qualora le censure svolte con i motivi siano limitate soltanto ad una od alcune di dette statuizioni, e, quindi, precludano di individuare un'inequivoca volontà di devolvere al giudice di secondo grado il riesame anche delle altre. In tale situazione, pertanto, ove la sentenza di secondo grado investa esplicitamente o implicitamente (come quando riformi "in toto" la pronuncia appellata) i capi non impugnati, si verifica una violazione del giudicato interno, rilevabile in sede di legittimità e implicante la cassazione senza invio della sentenza stessa relativamente ai suddetti capi. (Nella specie, la Corte Cass., nell'enunciare detto principio, ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che aveva accolto la domanda di rimborso di un tributo rigettata in primo grado sia per decadenza dal relativo diritto sia nel merito e impugnata solo sotto quest'ultimo profilo, non avvedendosi dell'inammissibilità del gravame per giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)