Sez. 2, Sentenza n. 15558 del 25/07/2005 (Rv. 583346 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Indicazione specifica dei motivi - Necessità - Conseguenza dell'inosservanza - Inammissibilità - Sanatoria per accettazione del contraddittorio - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Avendo il giudizio di appello natura di " revisio prioris instantiae " e non di " novum iudicium ", ai fini dell'ammissibilità del relativo atto di gravame non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, risultando necessaria, invece, l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati della decisione e l'analitica esposizione delle ragioni di censura; nè, in caso di inosservanza di tale onere, il vizio appare suscettibile di sanatoria in virtù dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione comporta il formarsi del giudicato sui capi della sentenza investiti dal gravame inammissibile (nella fattispecie, in applicazione del suddetto principio, è stata confermata la pronuncia della corte territoriale dichiarativa della inammissibilità dell'atto di appello che si era limitato a chiedere "il riesame di tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito avanzate dalla parte in primo grado").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)