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Sez. 3, Sentenza n. 11367 del 31/07/2002 (Rv. 556462 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio - Configurabilità - Omissione da parte del giudice di secondo grado - Rilevanza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Necessità - Cassazione della sentenza senza rinvio - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556462-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, né sotto il profilo della violazione delle norme del processo, né sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell'impugnazione, altrimenti, adito non abbia rilevato d'ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non poteva essere proseguito (nella specie, la S.C., nell'enunciare detto principio, ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di appello che si era pronunciato in ordine ad una domanda di restituzione di una somma di denaro su di un'impugnazione fondata su un unico fondamento, mentre la domanda era stata accolta in primo grado per due ragioni, non avvedendosi che l'appello era inammissibile per giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)