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Sez. 4, Sentenza n. 7665 del 22/07/1985 Ud. (dep. 20/08/1985) Rv. 170250 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO PIÙ GRAVE COMMESSO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA PER REATO PRECEDENTE MENO GRAVE - AUMENTO DI PENE PER LA RECIDIVA E PER LA CONTINUAZIONE - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170250-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO PIÙ GRAVE COMMESSO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA PER REATO PRECEDENTE MENO GRAVE - AUMENTO DI PENE PER LA RECIDIVA E PER LA CONTINUAZIONE - APPLICABILITÀ - SUSSISTENZA.*

Nel caso di reato più grave commesso, in esecuzione di un identico disegno criminoso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato meno grave commesso in precedenza, il riconoscimento della recidiva e la conseguente applicazione dell'aumento della pena prevista per il reato successivamente commesso non sono di ostacolo, sempre che si accerti il permanere dell'identico disegno criminoso, al contestuale riconoscimento della continuazione, essendo i due istituti diversi e tra loro non incompatibili. Infatti, quello della recidiva opera soltanto rispetto ai reati commessi dal colpevole dopo una sentenza irrevocabile di condanna; quello della continuazione riguarda un complesso omogeneo ed eterogeneo di reati commessi dallo stesso soggetto in esecuzione di un preventivo identico disegno criminoso. Ne consegue che il giudice del reato più grave, il quale accerti la sussistenza del disegno criminoso, è tenuto ad applicare lo aumento di pena per la recidiva e successivamente quello per la continuazione sulla pena-base da infliggere, eliminando la pena già inflitta per il reato meno grave passato in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)