Sez. 5 - , Sentenza n. 3539 del 17/12/2018 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275414 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Annullamento parziale - Rideterminazione del danno, a favore della parte civile, operato direttamente dalla Corte di cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
La Corte di cassazione può, in caso di annullamento parziale, procedere direttamente, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, alla rideterminazione del danno liquidato in favore della parte civile - ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - sulla base degli elementi di fatto già accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)