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Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272458 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Nuova formulazione dell'art. 620, lett.l) cod.proc.pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272458-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79, Legge 16/05/2014 num. 79, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)