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Sez. 3 - , Sentenza n. 51643 del 13/09/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278262 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Annullamento parziale - Rideterminazione del danno a favore della parte civile operato direttamente dalla Corte di cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278262-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio, potendo decidere la causa, all'esito di valutazioni discrezionali, anche in relazione alle statuizioni civili, e alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, se non risultano necessari ulteriori accertamenti. (Fattispecie in cui la Corte, avendo proceduto alla revoca della statuizione civile relativa al reato, depenalizzato, di cui all'art. 594 cod. pen., ha proceduto alla conseguenziale rideterminazione della misura del risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Cod. Pen. art. 594, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)