diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 06/02/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201570 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Potere e non obbligo del giudice - Mera discrezionalità - Esclusione - Esercizio o mancato esercizio di esso - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201570-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova

Per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo (arg. ex art. 507 cod.proc.pen.), tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio o per il mancato esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. La carenza di siffatta risposta motivata si traduce in una violazione di legge. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che non si sottrae a censura il rigetto con l'ordinanza dibattimentale, della richiesta del P.M. di assunzione di nuovi mezzi di prova: stante il carattere di assoluta necessità di tale prova (solo attraverso l'audizione di un funzionario del competente ufficio delle imposte o l'acquisizione di idonea documentazione era possibile accertare se la denuncia fiscale fosse stata o non presentata), l'organo giudicante era chiamato ad esercitare il potere espressamente previsto dall'art. 507 cod.proc.pen. in ordine all'assunzione, anche di ufficio, di tale nuovo mezzo di prova).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)