Sez. 3, Sentenza n. 5747 del 13/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208207 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere discrezionale del giudice - Obbligo di farvi ricorso - Sussistenza - Obbligo di motivazione in ordine all'esercizio di tale potere-dovere - Sussistenza - Omessa motivazione - Violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie in ipotesi di verifica delle condizioni di utilizzabilità della prova.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il giudice ha l'obbligo di ricorrere al potere che l'art. 507 cod. proc. pen. gli conferisce in ordine all'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova quando ciò sia indispensabile per decidere non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e prosciogliere l'imputato. Inoltre il giudice ha un obbligo specifico di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere e perciò la mancanza di una adeguata giustificazione della propria condotta determina un vizio di motivazione lesivo della legge dal quale discende la nullità della sentenza e la necessità del rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il pretore aveva prosciolto l'imputato invece di ricorrere al potere di integrazione per verificare, ai fini della valutazione dell'utilizzabilità della prova, se erano stati rispettati i diritti di difesa, avendo il pubblico ministero omesso di produrre di propria iniziativa la prova dell'avvenuto avviso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)