Sez. 5, Sentenza n. 23436 del 20/04/2001 Ud. (dep. 08/06/2001) Rv. 219441 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere-dovere del giudice di ordinare la citazione di testimoni già ammessi e non citati dal PM - Sussistenza - Mancato esercizio - Nullità della sentenza - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, preventivamente ammessi ma non citati per l'inerzia della parte, atteso che, tale potere-dovere non ha carattere eccezionale ma è ampio ed ha natura suppletiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per violazione di legge la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 129 c.p.p. dal giudice di primo grado il quale, preso atto della mancata citazione dei testi, già ammessi, indicati dal pubblico ministero, aveva ritenuto essergli precluso l'esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)