Sez. 1, Sentenza n. 550 del 27/10/2004 Cc. (dep. 14/01/2005) Rv. 230812 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Poteri del giudice dell'esecuzione - Rivalutazione del fatto - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato
Al giudice dell'esecuzione l'art. 673 cod. proc. pen. non riconosce quel potere di rivalutare il fatto che, del tutto eccezionalmente, é attribuito dall'art. 671 cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione del concorso formale e della continuazione di reati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. avanzata dalla difesa in relazione ad una condanna concernente il delitto di cui all'art. 524 cod. pen., abrogato dall'art. 1 legge n. 66 del 1996, ritenendo che la norma abrogata coincidesse con la condotta tipica del delitto di cui all'art. 574 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 art. 97, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 524 CORTE COST., Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)