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Sez. L, Sentenza n. 3538 del 26/05/1986 (Rv. 446474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TUTELA REALE, TUTELA OBBLIGATORIA E RECESSO "AD NUTUM" - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1986-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TUTELA REALE, TUTELA OBBLIGATORIA E RECESSO "AD NUTUM" - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

In tema di disciplina dei licenziamenti individuali, le Disposizioni dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), che vanno interpretate ponendo in correlazione la loro formulazione letterale con l'intento del legislatore, come evincibile dai lavori parlamentari, sono rivolte ad ampliare i mezzi di difesa già apprestati dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 al dipendente illegittimamente licenziato, mediante strumenti nuovi, fondati su presupposti autonomi ed indipendenti rispetto a quelli in precedenza contemplati. Ne consegue che la tutela cosiddetta reale, accordata al lavoratore licenziato dall'art. 18 del citato statuto, trova applicazione, ai sensi del successivo art. 35, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, nonché per le imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti (sia pure soltanto nello stesso ambito territoriale), quale che sia la loro di pensione complessiva. in difetto di tali presupposti, ed inoltre nel caso di datore di lavoro non imprenditore, è operante la tutela cosiddetta obbligatoria contemplata dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sempreché sussista il requisito numerico dell'occupazione complessiva di almeno trentasei dipendenti, stabilito dall'art. 11 della stessa legge del 1966, mancando, infine, anche quest'ultimo requisito, il licenziamento rimane disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. (recesso ad nutum). (Conf 222/86, mass n 443861; (Conf 5050/85, mass n 442368; (Conf 1756/83, mass n 426599; (Conf 5058/78, mass n 394815; (contra 6068/83, mass n 430875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)