Sez. 1, Sentenza n. 25221 del 12/04/2001 Ud. (dep. 21/06/2001) Rv. 219967 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Applicabilità ai reati punibili con l'ergastolo - Giudizio di appello - Normativa transitoria - Momento in cui si può proporre la richiesta.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato per reati punibili con la pena dell'ergastolo, la norma transitoria di cui all'art.4 ter, commi secondo e terzo, del decreto legge 7 aprile 2000, prevede che la richiesta di rito abbreviato sia ammissibile nel giudizio d'appello se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e se l'istanza è stata proposta prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale rinnovata, la quale non coincide con la chiusura del dibattimento ma corrisponde all'esaurimento dell'attività di assunzione delle prove ed al conseguente passaggio alla discussione delle parti processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)