Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234408 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000 (conv. con legge n. 241 del 2000) per i procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo - Giudizio di appello - Termine di proposizione della richiesta - Prima udienza utile - Individuazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la previsione di cui all'art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000, conv. con legge n. 144 del 2000, di definizione immediata dei procedimenti, per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, anche già pendenti in grado di appello, nella parte in cui prescrive che la richiesta di giudizio abbreviato sia proposta nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, deve essere letta come riferita alla prima udienza in cui la richiesta può essere utilmente accolta per il verificarsi della "condicio iuris" della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)