Sez. L, Sentenza n. 6212 del 18/11/1982 (Rv. 423886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI ASSUNZIONI NULLE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - CONFIGURABILITÀ COME LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI ASSUNZIONI NULLE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - CONFIGURABILITÀ COME LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di successione di assunzioni a tempo determinato nulle, l'illegittima apposizione del termine alle singole assunzioni non è configurabile come licenziamento che debba essere impugnato nel termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (V 4967/81, mass n 415743; (V 3862/81, mass n 414511; (V 3836/81, mass n 414979; (V 3916/80, mass n 407805; (V 2120/79, mass n 398483).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)