Sez. U, Sentenza n. 1553 del 08/03/1986 (Rv. 444928 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELLA PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELLA PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 primo comma cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l'inizio dell'"iter" dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum" la suprema Corte. (Conf 6192/82, mass n 423866; (Conf 4/81, mass n 410385).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)