Sez. U, Sentenza n. 4 del 05/01/1981 (Rv. 410385 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELL'ESPERIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELL'ESPERIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
L'udienza di discussione della causa ed il trattenimento della medesima per la decisione di merito segnano l'inizio dell'Esercizio dei poteri decisori del giudice, quale momento preclusivo della esperibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art 41 primo comma cod proc civ. (Conf 2773/78, mass n 392187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)