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Sez. 3, Sentenza n. 4810 del 25/07/1981 (Rv. 415515 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - INTERESSI COMPENSATIVI ED INTERESSI MORATORI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA QUANTO AL MASSIMALE DI POLIZZA.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415515-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - INTERESSI COMPENSATIVI ED INTERESSI MORATORI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA QUANTO AL MASSIMALE DI POLIZZA.*

In tema di Assicurazione per la responsabilita civile, occorre distinguere gli interessi compensativi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato, con decorrenza, di regola, dal giorno del fatto illecito, i quali costituiscono una componente del danno ed incontrano anche essi, come le altre voci di indennizzo, il limite di rimborso rappresentato dai massimali contrattualmente pattuiti, dagli interessi moratori dovuti dall'assicuratore sul corrispondente credito dell'assicurato per il colpevole ritardo nel pagamento dello indennizzo, divenuto liquido ed esigibile a seguito di accertamento negoziale o giudiziale, i quali sono dovuti, invece, anche quando, aggiunti al capitale, superino il massimale di polizza. (V 6056/79, mass n 402765; (V 5179/79, mass n 401791; (Conf 3158/80, mass n 406951).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1902, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)