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Sez. 1, Sentenza n. 3169 del 24/05/1982 (Rv. 421110 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE O DEL FONDO DI GARANZIA - VERSO IL DANNEGGIATO - LIMITI DEL MASSIMALE CONVENZIONALE O TABELLARE - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUPERAMENTO DI DETTI LIMITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI, SVALUTAZIONE MONETARIA E SPESE DI GIUSTIZIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421110-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONI DELL'ASSICURATORE O DEL FONDO DI GARANZIA - VERSO IL DANNEGGIATO - LIMITI DEL MASSIMALE CONVENZIONALE O TABELLARE - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUPERAMENTO DI DETTI LIMITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI, SVALUTAZIONE MONETARIA E SPESE DI GIUSTIZIA - RILEVANZA.*

In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore del danneggiante (o il fondo di garanzia, in caso di danno cagionato da veicolo non identificato o non assicurato) è, ex lege, direttamente obbligato verso il danneggiato per il danno da costui subito, nei limiti del massimale convenzionale o tabellare, ma, nell'adempimento della sua obbligazione, è tenuto alla osservanza dei fondamentali doveri della correttezza, della diligenza e della buona fede, codificati in linea generale dagli artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ.. di conseguenza, ove, in violazione di tali doveri, l'assicuratore (o il fondo di garanzia) lasci trascorrere invano lo spatium deliberandi concessogli dalla legge per verificare il fondamento della pretesa risarcitoria dopo la richiesta d'indennizzo ritualmente rivoltagli dal danneggiato, ritardando o rifiutando senza giustificato motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, e da tale comportamento colposo derivi all'avente diritto un ulteriore pregiudizio, il limite del massimale può operare soltanto per la prestazione originariamente posta dalla legge a carico dell'assicuratore, vale a dire l'originario importo capitale dell'indennizzo, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria fino alla scadenza del sessantesimo giorno dello spatium deliberandi, ma non anche per gli ulteriori danni, quali gli interessi corrispettivi e la svalutazione monetaria per il periodo successivo, che trovano causa distinta e autonoma nel fatto colposo proprio dell'assicuratore, e neppure per le spese di giustizia, che hanno causa esclusivamente dalla soccombenza in giudizio del medesimo. (Conf 5641/81, mass n 416349; (Conf 5109/81, mass n 415898; (Conf 4847/81, mass n 415560; (Conf 4822/81, mass n 415531; (Conf 4810/81, mass n 415515; (Conf 2699/81, mass n 413358; (Conf 6056/79, mass n 402765).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)