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Sez. L, Sentenza n. 7040 del 08/05/2003 (Rv. 562785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al calcolo della maggiorazione per il lavoro notturno, prestato regolarmente, nella base di computo per ferie e mensilità aggiuntive, con riguardo ai dipendenti della Aereoporti di Roma SpA.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, la denuncia dei quali esige una specifica indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, non potendo risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del merito che, interpretando la clausola del contratto dei dipendenti degli Aeroporti di Roma sulla nozione di retribuzione mensile di fatto, aveva escluso la riconducibilità alla stessa - ai fini della base di calcolo per le retribuzioni aggiuntive e le ferie - del compenso per lavoro notturno svolto in turni regolari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)