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Sez. 2, Sentenza n. 1237 del 09/03/1989 (Rv. 462113 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE - DANNO TEMUTO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462113-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE - DANNO TEMUTO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

Poiché l'Azione di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) postula un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare danno, mentre quella di denunzia di nuova opera (art. 1171 cod. civ.) presuppone una attività posta in essere sulla cosa propria o altrui, deve ritenersi che ricorra l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sè posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento. (V 2987/87, mass n 452011; (V 1445/81, mass n 412096; (V 5218/80, mass n 409047); (V 1425/78, mass n 390799).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)