Sez. 1, Sentenza n. 5809 del 28/12/1989 (Rv. 464698 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - RECLAMI - CONTRO PROVVEDIMENTI DECISIONI - TERMINE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - RECLAMI - CONTRO PROVVEDIMENTI DECISIONI - TERMINE.*
Il decreto, con il quale il giudice delegato, nell'Esercizio dei poteri conferitigli dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo, ingiunga il versamento di somme, ha carattere decisorio, in quanto incide sui diritti soggettivi dell'intimato, con attitudine ad acquisire autorità di giudicato. Tale natura decisoria implica che il reclamo contro tale decreto al tribunale, ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fallimentare, è proponibile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, in applicazione delle regole di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. (rese operanti, per i provvedimenti decisori, dalla declaratoria di parziale illegittimità del citato art. 26, di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986), e che, inoltre, il provvedimento, emesso sul reclamo dal tribunale medesimo, è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 9212/87, mass n 456423).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)