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Sez. U, Sentenza n. 2564 del 19/04/1984 (Rv. 434577 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUNZIONE DI UN PROFICUO IMPIEGO DI DETTA SOMMA - CONDIZIONI E QUALITÀ PERSONALI DEL CREDITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434577-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUNZIONE DI UN PROFICUO IMPIEGO DI DETTA SOMMA - CONDIZIONI E QUALITÀ PERSONALI DEL CREDITORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Al fine del riconoscimento, in favore del creditore di somma di denaro, del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., la presunzione di un proficuo impiego di detta somma, ove tempestivamente versata, può essere fondata dal giudice del merito anche sulle condizioni e qualità personali del creditore medesimo, purché esse, considerate non isolatamente, ma nel contesto complessivo della situazione, siano tali da evidenziare la concreta possibilità dell'indicata destinazione del denaro. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha cassato la decisione che aveva accordato detto maggior danno in base al mero riscontro della qualità di impiegato del creditore, senza alcuna specifica valutazione delle sue effettive condizioni di vita personale e familiare). (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)