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Sez. 2, Sentenza n. 809 del 08/02/1986 (Rv. 444343 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITÀ - PRESUNZIONE DI PROFICUO IMPIEGO DEL DENARO DA PARTE DEL CREDITORE - ELEMENTI RILEVANTI.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444343-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITÀ - PRESUNZIONE DI PROFICUO IMPIEGO DEL DENARO DA PARTE DEL CREDITORE - ELEMENTI RILEVANTI.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, al fine del riconoscimento a favore del creditore, del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., la presunzione di un proficuo impiego del denaro, da parte del creditore medesimo, ove tempestivamente versato al debitore, può essere fondata dal giudice del merito anche sul notorio acquisito dalla comune esperienza, nonché sulle condizioni e qualità personali del creditore, e, quindi, sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi. (nella specie, alla stregua del su riportato principio, la suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito, nel liquidare il maggior danno, aveva correttamente tenuto conto della qualità d'imprenditore agricolo del creditore e dei limiti entro i quali il medesimo avrebbe reinvestito il denaro nell'azienda condotta in affitto). (V 05555/81, mass n 416277; (V 03776/79, mass n 400219; (Conf 02564/84, mass n 434577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)