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Sez. 1, Sentenza n. 11911 del 24/11/1998 (Rv. 521061 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Irreversibile trasformazione di edificio - Mancata emissione del decreto di esproprio - Occupazione appropriativa - Risarcimento - Criteri - Art. 5 bis comma settimo bis legge 359 del 1992 come introdotto dall'art. 3 comma sessantacinquesimo legge 662 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Commisurazione al valore venale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521061-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il criterio indennitario introdotto dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, ed il meccanismo di determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa che ad esso si collega, di cui al comma settimo bis della norma citata, come introdotto dall'art. 3 comma sessantacinquesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è applicabile alle sole aree edificabili, cioè ai suoli suscettibili di edificazione ma non ancora edificati al momento dell'imposizione del vincolo ablatorio, ma non ai fabbricati con aree annesse (nella specie si è confermata la sentenza di merito che per un fabbricato di notevoli dimensioni con area annessa aveva liquidato il risarcimento integrale del danno).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)