Sez. 1, Sentenza n. 13756 del 12/06/2009 (Rv. 608650 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legge reg. Friuli Venezia Giulia 21 luglio 1976, n. 33 - Individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi - Termine quadriennale per la validità della deliberazione - Riferibilità al vincolo di piano - Sussistenza - Conseguenze - Indicazione dei termini per la dichiarazione di pubblica utilità implicita, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - Necessità - Mancata fissazione - Conseguenze - Carenza di potere - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di espropriazione per pubblica utilità e di interventi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, il termine di quattro anni, indicato all'art. 4, secondo comma, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 1976, n. 37, per la validità della deliberazione che individua le aree degli insediamenti destinati a fronteggiare le immediate esigenze abitative della popolazione, si riferisce al vincolo di piano preordinato all'espropriazione, fissandone la durata in deroga all'art. 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e non già alla dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del piano, per la quale è richiesta l'indicazione dei termini di inizio e compimento delle opere e delle espropriazioni, a norma dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in mancanza dei quali l'occupazione delle aree e l'esecuzione delle opere previste dal piano si configurano come atti compiuti in carenza di potere.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 29/05/1976 num. 336 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 21/07/1976 num. 33 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)