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Sez. U, Sentenza n. 8454 del 26/08/1998 (Rv. 518370 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Servizi pubblici - Costruzione o acquisizione delle opere e delle infrastrutture necessarie - Gestione dei servizi - Società per azioni costituite da Comuni e Province (art. 22 legge 142/90) - Natura giuridica - Rapporti tra l'ente pubblico e la società - Gare di appalto per la costruzione di opere destinate all'esercizio del pubblico servizio - Controversie instaurate dai terzi interessati alle gare - Giurisdizione dell'A.G.O. - Innovazione legislativa di cui al D. Lgs 80/98 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518370-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Le società per azioni costituite, a norma dell'art. 22, comma terzo, della legge n. 142 del 1990, dai Comuni e dalle Province per la gestione di pubblici servizi (previa costruzione od acquisizione delle opere e delle infrastrutture necessarie) operano, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come soggetto di diritto privato del tutto privo di collegamento con l'ente pubblico nei cui confronti esse abbiano assunto l'obbligo di gestire il servizio, poiché, da un canto, il rapporto tra l'ente territoriale e la società non è riconducibile né all'istituto della concessione di pubblico servizio né a quello della concessione per la costruzione di opere pubbliche, dall'altro, non è consentito all'ente locale di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto stesso e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, con la conseguenza che la controversia promossa nei confronti di tali società da parte di terzi interessati alle gare di appalto indette per la costruzione di opere destinate all'esercizio del pubblico servizio (nella specie, collegamento tra due centri idrici) sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario, senza che, "in subiecta materia", spieghi tuttora influenza la innovazione legislativa di cui al D. Lgs. 80/98 (attuativo della delega di cui alla legge 59/97), con la quale sono state devolute alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, "tutte le controversie aventi ad oggetto le procedura di affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti all'applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale", trattandosi di normativa applicabile alle controversie insorte a partire dal 1 luglio 1998, e restando, per converso, fermi i precedenti principi in tema di giurisdizione con riferimento ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 (art. 45, n. 18 D.Lgs. citato).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22 com. 3, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 all. E art. 45 n. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)