Sez. 1, Sentenza n. 10182 del 17/10/1997 (Rv. 508968 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Poteri del giudice di merito - Esercizio - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Per la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, essendo necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. L'apprezzamento del ricorrere - o meno - del suddetto rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi logico giuridici, la decisione di un Pretore, il quale aveva escluso la ricorrenza del necessario rapporto di pregiudizialità, fra il procedimento - innanzi a lui pendente - di opposizione all'ingiunzione emessa a titolo di sanzione di una violazione del codice della strada, ed altro procedimento, avente ad oggetto la causa civile per risarcimento dei danni correlati all'incidente stradale in relazione al quale era stata contestata l'infrazione di cui ad ingiunzione)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)