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Sez. L, Sentenza n. 11165 del 12/11/1993 (Rv. 484291 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Con patto di prova - Recesso per esito negativo di quest'ultima prima della scadenza del termine - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484291-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

Nell'ipotesi di assunzione con patto di prova dell'invalido avviato per l'assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 468 del 1968, il datore di lavoro può validamente recedere dal rapporto per esito negativo della prova anche se l'esperimento abbia avuto una durata inferiore a quella prevista, ma comunque sufficiente ad accertare in modo adeguato l'inidoneità del lavoratore - alla stregua della ridotta capacità lavorativa residua - all'esercizio sia delle mansioni affidate sia di altre reperibili nell'assetto occupazionale dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)