Sez. L, Sentenza n. 13726 del 14/10/2000 (Rv. 541003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Disposizioni della legge n. 482 del 1968 - Compatibilità con la previsione del patto di prova - Limiti - Recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Le disposizioni della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi non ostano a che al contratto di lavoro stipulato in ottemperanza della legge - il quale, anche nell'ipotesi considerata, è la fonte del rapporto - sia apposto il patto di prova, ma operano nel senso di imporre che la prova riguardi mansioni compatibili con lo stato dell'invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, nel senso che il datore di lavoro può validamente recedere dal rapporto per esito negativo della prova soltanto se l'esperimento abbia dimostrato l'inidoneità del lavoratore ad esercitare le mansioni affidategli o altre reperibili nell'assetto occupazionale dell'azienda in base alla ridotta capacità lavorativa posseduta, senza peraltro effettuare alcun confronto tra il rendimento del soggetto protetto e il rendimento medio del lavoratore valido. Ne consegue che è viziato da nullità - accertabile anche d'ufficio dal giudice, purché il lavoratore ne abbia almeno allegato la ragione - il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova che risulti determinato o, comunque, influenzato dalla condizioni e dagli handicap cui è collegato l'obbligo di assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)