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Sez. L, Sentenza n. 47 del 14/01/1985 (Rv. 438242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CALCOLO DELL'ANZIANITÀ NELLE CATEGORIE INFERIORI - FISSAZIONE DI COEFFICIENTI DIFFERENZIATI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CALCOLO DELL'ANZIANITÀ NELLE CATEGORIE INFERIORI - FISSAZIONE DI COEFFICIENTI DIFFERENZIATI - LEGITTIMITÀ.*

Ove manchino specifiche norme di legge, sono legittime le clausole di contratto collettivo le quali dispongono che per i lavoratori inquadrati, alla fine del rapporto, in una categoria superiore a quella iniziale, la liquidazione dell'indennità di anzianità sia effettuata moltiplicando l'ultima retribuzione per coefficienti di valutazione del servizio prestato, differenziati in relazione alle varie categorie, senza tener conto, e quindi anche in misura eventualmente inferiore, dei coefficienti previsti dallo stesso contratto collettivo per la Determinazione della indennità spettante a coloro che in detta categoria iniziale concludono i propri rapporti. (Conf mass n 5746/82).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)