Sez. L, Sentenza n. 168 del 14/01/1986 (Rv. 443812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
La clausola del contratto collettivo, la quale nel determinare la liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità, con riguardo ai lavoratori inquadrati a fine rapporto in una categoria superiore rispetto a quella iniziale, fissi, quanto al calcolo della anzianità nella categoria o nelle categorie inferiori, un coefficiente di computo eventualmente inferiore a quello previsto per la liquidazione stessa in costanza di appartenenza a tali categorie, è legittima, non contrastando con i principi posti dall'art. 2120 cod. civ. o con altre norme imperative e neppure con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. (Conf 53/85, mass n 438249; (Conf 50/85, mass n 438245; (Conf 47/85, mass n 438242; (Conf 5038/83, mass n 429906; (Conf 5746/82, mass n 423479).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)